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Attivazione abusiva di forniture domestiche

Falsa sottoscrizione dei contratti per luce/gas e addebito non dovuto: come difendersi?



La liberalizzazione del mercato dell'energia ha innescato meccanismi virtuosi di concorrenza, i quali si ripercuotono nell’istituto della concorrenza sleale. Purtroppo alcuni fornitori o le agenzie di vendita che operano per loro conto, hanno approfittato della situazione del cd. mercato libero per acquisire clienti tramite comportamenti non del tutto trasparenti, professionali e legali.

I consumatori italiani stanno affrontando un nuovo fenomeno nelle forniture di luce e gas: i contratti fantasma, nonché contratti che vengono attivati abusivamente all’insaputa e all’oscuro dei consumatori, spesso falsificandone anche la firma e addebitando costi sui conti correnti degli ignari sottoscrittori.


Ma vediamo nel dettaglio come difenderci e cosa fare in questi casi?


L’Articolo 57 del codice del consumo (Fornitura non richiesta) prevede:

1. E’ vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento.


2. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso la mancata risposta non significa consenso.

A fronte di questa norma, è possibile intervenire legalmente per far valere i propri diritti e le proprie pretese:

1)  Con una denuncia penale, per provare la falsificazione di una firma su un contratto essendo questo un comportamento fraudolento!

2)  La legge dà la possibilità al consumatore di non pagare la bolletta, ovvero mediante il diritto di recesso (c.d. “diritto di ripensamento”), consente all’ignaro sottoscrittore di sciogliersi dal vincolo contrattuale senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere alcun costo, salve alcune eccezioni previste dal Codice del consumo.

3)  Se il fornitore ha già addebitato l’importo della bolletta, la legge prevede che vi sia un risarcimento del danno a causa dell’arricchimento indebito del fornitore (art. 2041 c.c), con conseguente richiesta della ripetizione delle somme indebitamente incassate ai sensi dell’art. 2033 c.c.

 

Per tutelare i vostri diritti lo Studio Legale Lo Vecchio affronta quotidianamente casi di questo tipo, trovandone la giusta soluzione!

 

 

 

 

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