“La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l’annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.”
Nel caso di separazione personale, la comunione tra coniugi si scioglie nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al Presidente, purchè omologato.
L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza dei coniugi, ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione.
Quando è possibile sciogliere la comunione dei beni?
La comunione legale dei beni è un regime patrimoniale che determina la condivisione dei coniugi di ogni aumento di ricchezza conseguito dopo il matrimonio, anche se questo scaturisce dall’operato di uno solo di loro.
Al momento del matrimonio questo regime si instaura automaticamente, a meno che gli sposi non dichiarino di scegliere il regime di separazione dei beni.
Come chiedere la separazione dei beni da due ex coniugi divorziati?
Lo scioglimento della comunione e, quindi, la divisione del bene, si può ottenere sia in via bonaria, nell’ambito del procedimento di divorzio consensuale o, successivamente, contattando l’ex coniuge e chiedendo di trovare un accordo sulla divisione.
In alternativa, ci si può rivolge al Tribunale competente – previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
In questo secondo caso, verrà nominato un perito che farà una valutazione dell’immobile verificando in concreto la divisibilità o meno del bene; nel caso in cui il bene NON sia divisibile, e le parti non trovino un accordo, sarà il Giudice a decidere, in base agli elementi acquisiti durante il giudizio, come e a chi assegnare il bene, ordinando la liquidazione della quota al coniuge non assegnatario, oppure deciderà per la vendita all’asta dell’immobile con divisione del prezzo di vendita in base alle rispettive quote di proprietà (solitamente al 50%).
Scioglimento della comunione dei beni
La comunione dei beni può essere sciolta anche mantenendo in piedi il vincolo matrimoniale.
Le principali cause di scioglimento sono:
Scioglimento della comunione dei beni e divorzio
Quando i coniugi si separano, lo scioglimento della comunione dei beni si chiama divisione.
Al momento dello scioglimento, cessa il regime di coacquisto e tutti i beni acquistati singolarmente da ciascun coniuge rimangono di proprietà dello stesso.
In seguito è necessario procedere alla divisione dei beni comuni, che vanno divisi sempre a metà fra marito e moglie: la divisione può essere convenzionale (di comune accordo) o giudiziale (è uno dei due coniugi che la propone all’altro).
Con la legge sul divorzio breve, i tempi per lo scioglimento della comunione dei beni in seguito alla separazione si sono molto accorciati.
Fino a questo momento infatti gran parte della giurisprudenza prevedeva che lo scioglimento della comunione si avesse solo con l’adozione del decreto di omologa (nella separazione consensuale) o con il passaggio in giudicato della sentenza (in caso di separazione giudiziale).
In altri casi, lo scioglimento si faceva partire dal provvedimento del Tribunale che autorizzava i coniugi a vivere separati.
La legge sul divorzio breve ha quindi deciso di adottare la soluzione più veloce, consentendo una soluzione più veloce ai coniugi che decidono di separarsi per ottenere da subito anche lo scioglimento della comunione dei beni.
Passaggio dalla comunione alla separazione dei beni.
Durante il matrimonio nulla vieta ai coniugi di passare dal regime di comunione dei beni a quello di separazione. Per farlo è necessario rivolgersi ad un pubblico ufficiale, nella fattispecie un notaio (non basta l’Ufficiale di Stato Civile del Comune) e la modifica deve essere annotata sull’atto di matrimonio.