IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il patrocinio a spese dello Stato (anche detto “gratuito patrocinio”) è un istituto giudico previsto dall’ordinamento italiano per garantire l’esercizio del diritto alla difesa ai non abbienti.

La legge a cui si fa riferimento é il DPR n.115/2002, noto come T.U. Spese di Giustizia, il quale all’art. 74 assicura il patrocinio per la difesa del cittadino non abbiente.
Comunemente detto “gratuito patrocinio”, rappresenta un istituto di civiltà giuridica, che consente anche ai meno abbienti di agire e difendersi di fronte all’autorità giudiziaria, civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria.
CHI SONO I SOGGETTI LEGITTIMATI?
Il gratuito patrocinio è un beneficio di cui possono giovarsi a determinate condizioni:
- i cittadini italiani (anche liberi professionisti o titolari di partita IVA),
- i cittadini stranieri o gli apolidi, purché si trovino regolarmente sul territorio nazionale,
- gli enti senza scopo di lucro o le associazioni.
DOMANDA DI AMMISSIONE (in ambito civile)
Innanzitutto é necessario recarsi presso un difensore abilitato al gratuito patrocinio; dopodiché é necessario inoltrare l’istanza di ammissione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente.
La domanda deve contenere necessariamente, oltre ai dati anagrafici del richiedente:
- l'autocertificazione dei redditi percepiti durante l'anno precedente alla domanda;
- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito;
- l’indicazione della data della prossima udienza (se di tratta di causa già pendente), le generalità della controparte, le ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa;
- infine, se il difensore è già stato nominato, la sottoscrizione del richiedente che deve essere autenticata dall’avvocato, a pena d’inammissibilità.
QUAL É IL LIMITE REDDITUALE?
Questo limite varia con cadenza biennale: il decreto ministeriale 10 maggio 2023 ha stabilito che il limite reddituale per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è di euro € 12.838,01.
Questo limite viene innalzato di € 1.032,91 per ogni persona a carico del richiedente.
In caso di conflitto di interessi in famiglia, inoltre, il reddito delle persone in conflitto non si cumula tra loro: ad esempio in caso di separazione personale tra i coniugi, il reddito della moglie non si cumula con quello del marito.
Il gratuito patrocinio può essere utilizzato nei casi in cui il processo sia: civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.