IL CONCORDATO MINORE
5 STEP PER ATTUARLO
Il concordato minore è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs n. 14/2019), a carattere volontario, cui non possono accedere i consumatori, basata su una proposta di soddisfacimento dei crediti formulata dal debitore, che viene sottoposta al voto dei creditori ed alla successiva omologazione del Tribunale.

Come le altre procedure per il sovraindebitamento, consente al debitore di ottenere un accordo con i creditori per continuare a lavorare e nel contempo risolvere la crisi da sovraindebitamento ed ottenere, infine, l’agognata esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti pregressi.
1.Cosa è ?
Il concordato minore è una nuova procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento alla quale possono ricorrere i professionisti, i piccoli imprenditori ed imprenditori agricoli e le start-up innovative, ad esclusione del consumatore, al fine di poter continuare a svolgere la propria attività imprenditoriale o professionale (artt. 74-83 D.lgs. n. 14/2019).
2. Che requisiti bisogna avere ?
La procedura prevede che si formuli una proprosta ai creditori che può contenere un consistente taglio del debito, pur nella continuazione dell’attività imprenditoriale o professionale.
Per poter essere omologata dal tribunale, questa proposta deve essere approvata dalla maggioranza dei creditori.
Al di là dell’ipotesi del concordato in continuità, il concordato minore che preveda la cessazione dell’attività di impresa, può essere presentato solo quando è previsto l’apporto di soggetti esterni che possono garantire una maggior soddisfazione dei creditori nella procedura.
3. Quali documenti bisogna presentare?
Il soggetto che intende avvalersi del concordato minore dovrà allegare alla domanda una serie di documenti contabili e fiscali, indicati specificamente nell’art. 75 del D.Lgs. 14/2019. In particolare, il debitore dovrà produrre i bilanci, le dichiarazioni dei redditi riguardanti i tre anni precedenti alla richiesta ovvero gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto una durata inferiore; una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; l'elenco dei creditori, con l’indicazione delle rispettive cause di prelazione e degli importi dovuti; gli atti di amministrazione straordinaria degli ultimi cinque anni; la documentazione relativa agli stipendi, pensioni, salari ed altre entrate del debitore e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.
4. Omologazione del piano
Il Tribunale, dopo aver verificato l’ammissibilità e la fattibilità del piano ed il raggiungimento della maggioranza richiesta, in assenza di contestazioni, omologa il concordato con sentenza, dichiarando conclusa la procedura.
In caso di contestazioni del piano da parte dei creditori o da parte di qualunque altro soggetto interessato, l’omologa è possibile solo laddove il Tribunale ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quello che otterrebbe in caso di liquidazione dei beni. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente.
5. Esecuzione del piano
Il debitore deve dare esecuzione al piano omologato. Conclusa tale fase, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto; se questi lo approva, il debitore ottiene l’esdebitazione, in caso contrario, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del concordato e fissa un termine per il loro compimento. Se il debitore non adempie alle prescrizioni nel termine, anche prorogato, il giudice dichiara risolto il concordato minore.